Autodemolitori: Nuova direttiva (UE) approvata

E’ stato attuato lo scorso 27 Settembre il decreto legislativo che apporta numerose modifiche alla direttiva CE 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
L’attuazione degli articoli della direttiva (UE) 2018/849 porta numerose variazioni che riguardano tutti gli autodemolitori.
Il sistema di controllo ipotizzato dal decreto approvato, si basa sulla misurazione e sulla certificazione del peso dei veicoli in demolizione in entrata e in uscita dai siti di riferimento.
In Particolare poniamo in evidenza quattro dei numerosi articoli che compongono il decreto che sottolineano e evidenziano tutti gli aspetti citati.

Art.3) “rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all’obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta”

 La lettera P) “inserisce nell’art. 6 del D. Lgs. n. 209-03 un nuovo comma 3-bis con ii quale si prevede che i produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) previsti all’art. 11, comma 3, e del possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed ii monitoraggio interno all’azienda.

La norma – sottolinea la relazione illustrativa – mira a responsabilizzare i produttori, in attuazione del criterio direttivo specifico dettato dall’art. 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge di delegazione europea 2018, concernente ii rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta.”


“La lettera aa) modifica, invece, ii comma 2-bis dell’art. 7, specificando che i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare ii peso effettivo dei veicoli fuori uso in ingresso negli impianti ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso dello stesso impianto di trattamento.”

“La lettera qq) del comma 1 dell’art. 1 integra i requisiti relativi al centro di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso previsti dall’allegato I, al fine di introdurre l’obbligo, per i centri di raccolta, di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso.
La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame consente di attuare ii criterio di delega recato dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 14 della L. 117/2019.
Tale criterio richiede infatti di “rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità (…)con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta“.

E’ evidente che questa normativa ci riguarda molto da vicino, i nostri sistemi di pesatura, registrazione e tracciabilità assolvono a tutte le richieste relative all’attuazione di questo provvedimento.
Ricordiamo inoltre che i nostri impianti sono sempre progettati su misura per soddisfare ogni esigenza normale e particolare dei nostri clienti.

Il nostro ufficio commerciale è a disposizione di tutti coloro che vorranno valutare tutte le possibilità e opportunità messe a disposizione dai nostri sistemi di pesatura.

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